Incentivazione per le rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili sono definite nel decreto legislativo n. 387/03 (Decreto Marzano) di recepimento della direttiva 2001/77/CE. In particolare sono rinnovabili le energie da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Il decreto Marzano 387/03 definisce come energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.
Sistemi di incentivazione in Italia
Il decreto Marzano 387/03 definisce come energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.
Sistemi di incentivazione in Italia
- I certificati verdi correlati all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (si veda d.m. 18 Dicembre 2008 "Decreto Rinnovabili")
- Il Conto Energia per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (si veda d.m. 28 Luglio 2005, 6 Febbraio 2006,19 Febbraio 2007, 5 Maggio 2011 e 5 Luglio 2012) che sono i primi quattro Conti Energia
- Il Conto Energia per l'energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici (d.m. 11 Aprile 2008)
- Le Tariffe Fisse Onnicomprensive per l'energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonte eolica fino a 200 kWp e da impianti alimentati da fonte rinnovabile (ad esclusione della fonte solare) di potenza fino a 1 MW (d.m. 18 Dicembre 2008 "Decreto Rinnovabili"
Oltre agli incentivi in soldi le fonti rinnovabili sono tutelate dal nostro legislatore con particolari semplificazioni amministrative ed economiche: l'energia prodotta da fonte rinnovabile gode della priorità di dispacciamento nel senso che al mercato dell'energia elettrica si vende prima l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile e successivamente si vende l'energia prodotta da altre fonti in base al merito economico secondo cui l'unico criterio che rimane in piedi è quello del prezzo più basso.
Le fonti rinnovabili nell'ambito relativo all'accesso alla rete regolamentato dal TICA godono di particolare semplificazione, infatti il prezzo per la connessione in rete è pari alla metà rispetto a quello delle fonti non rinnovabili.
I regimi di sostegno in giro per l'EU e anche in Italia si dividono in due grandi macrocategorie:
- I regimi a mercato che di fatto sono del tipo Cap and Trade o metodi di quantità (certificati verdi)
- Regimi amministrati (metodi di incentivazione basati sul prezzo: Conti Energia o Feed in Tariff)
Le due grandi divisioni di questi meccanismi consistono nel fatto che con il meccanismo Cap and Trade (mettere un tetto e poi commerciare) si vuole raggiungere una certa quantità da fonte rinnovabile.
I meccanismi amministrati (Feed in Tariff o Conto Energia) incentivano in soldi le fonti rinnovabili in base ai kWh di energia prodotta da fonte rinnovabile.
Modailità di cessione dell'energia elettrica
Una volta prodotta l'energia da fonte rinnovabile le modalità di cessione dell'energia elettrica sono la vendita al libero mercato (partecipazione diretta in borsa o indiretta tramite grossisti). La delibera di riferimento è la 111/06 (dispacciamento) e la 384/07 (trasporto).
Un altro metodo di cessione che agevola i piccoli produttori a causa di problemi di amministrazione è il ritiro dedicato in cui il produttore firma un contratto con il GSE. E' prevista la possibilità di richiedere il ritiro dedicato per l'energia elettrica prodotta da impianti:
- di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, alimentati da qualunque fonte;
- di qualsiasi potenza nel caso di fonti energetiche rinnovabili non programmabili quali: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mareomotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
- di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti energetiche rinnovabili programmabili, purchè nella titolarità di un autoproduttore (art.2, comma 2, del d.lgs. 79/1999)
Per l'accesso al regime di ritiro dedicato il produttore riconosce al GSE un corrispettivo per il recupero dei costi amministrativi, pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell'energia ritirata, fino a un massimo di 3500 €/anno per impianto. Per l'EE immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l'impianto.
Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MWe sono stati definiti i prezzi minimi garantiti aggiornati periodicamente dall'AEEG. Essi vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWhe di EE immessa in rete su base annua.
Nel caso in cui, al termine di ciascun anno solare, la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella ottenibile a prezzi di mercato, il GSE riconoscerà al produttore il relativo conguaglio. In termini generali il ritiro dedicato è un tipo di vendita indiretta dell'energia consigliabile per gli impianti che immettono in rete una quantità di energia sistematicamente superiore al proprio fabbisogno.
Le modalità di cessione secondo le condizioni di Scambio sul posto consentono di valorizzare l'energia elettrica immessa in rete secondo il criterio della compensazione economica con il valore dell'EE prelevata dalla rete. Le condizioni offerte dallo scambio sul posto sono più vantaggiose del ritiro dedicato poiché permettono di remunerare l'energia immessa in rete al valore di mercato dell'energia più il costo unitario variabile dei servizi, associato alla propria bolletta di fornitura, per la quantità di energia elettrica scambiata. Il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell'energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 1° Gennaio 2009sulla base delle
condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 74/08, ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di impianti:
- alimentati da FER di potenza PE < 20 kWe;
- alimentati da FER di potenza PE < 200 kWe; (se entrati in esercizio dopo il 31 Dicembre 2007);
- di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a PE < 200 kWe.
Il GSE riconosce un contributo a favore dell'utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. In particolare, il contributo erogato dal GSE all'utente dello scambio sul posto prevede:
- il riconoscimento del valore minimo tra l'onere energia e il controvalore in euro dell'EE immessa in rete;
- il ristoro dell'onere servizi limitatamente all'energia scambiata con la rete.
Nel caso in cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia sostenuto dall'utente dello scambio sul posto, il saldo relativo viene registrato a credito dell'utente medesimo che può utilizzarlo per compensare l'onere energia degli anni successivi, oppure chiederne la liquidazione economica. Il contributo in conto scambio viene calcolato dal GSE trimestralmente in acconto e viene corrisposto quando l'importo supera la soglia minima di 100 €.
In generale, il servizio di scambio sul posto produce un effetto vantaggioso qualora, su base annua, la valorizzazione dell'EE immessa in rete compensi totalmente l'onere associato ai quantitativi di EE prelevata dalla rete; inoltre per la totalità dell'EE scambiata con la rete, l'utente dello scambio sul posto vede ristorati dal GSE i costi sostenuti per l'utilizzo della rete in termini di servizi di: trasporto, dispacciamento, e, per i soli utenti di impianti alimentati da FER, degli oneri generali del sistema.