D.M. 6 Luglio 2012
Il Decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
Il Decreto prevede che l’incentivazione sia riconosciuta in riferimento all’energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete (artt. 2 e 7), ovvero al minor valore fra la produzione netta e l’energia effettivamente immessa in rete.
In particolare sono previste due tipologie di incentivi (art. 7 e Allegato 1):
A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW calcolata secondo le seguente formula:
To = Tb + Pr (Tb: tariffa incentivante base; Pr: ammontare totale degli eventuali premi)
B) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW e per quelli di potenza non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto).
I = Tb + Pr – Pz (Pz: prezzo zonale orario).
Il Decreto definisce quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della taglia di potenza e della categoria di intervento (art. 4):
- accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l’incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento, se la relativa potenza è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto, ma non superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale valore soglia l’incremento di potenza);
- aggiudicazione degli incentivi a seguito di partecipazione a procedure competitive di Aste al ribasso, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l’incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto.
L’art. 4, comma 3 del Decreto prevede che, a seguito dell’entrata in esercizio, possono presentare richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione le seguenti tipologie di impianto:
a) impianti eolici di potenza non superiore a 60 kW;
b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW nel caso di impianti:
- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.
c) impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del Decreto di potenza non superiore a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza non superiore a 100 kW;
d) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici l’aumento di potenza dell’impianto è riferito alla potenza nominale di concessione;
e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
f) gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 e successive modificazioni (geotermoelettrici avanzati);
g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di rifacimento parziale o totale, la potenza dell’impianto post operam è riferita alla potenza nominale di concessione;
h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere a), b) e c).
Il Decreto prevede che l’incentivazione sia riconosciuta in riferimento all’energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete (artt. 2 e 7), ovvero al minor valore fra la produzione netta e l’energia effettivamente immessa in rete.
In particolare sono previste due tipologie di incentivi (art. 7 e Allegato 1):
A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW calcolata secondo le seguente formula:
To = Tb + Pr (Tb: tariffa incentivante base; Pr: ammontare totale degli eventuali premi)
B) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW e per quelli di potenza non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto).
I = Tb + Pr – Pz (Pz: prezzo zonale orario).
Il Decreto definisce quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della taglia di potenza e della categoria di intervento (art. 4):
- accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l’incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento, se la relativa potenza è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto, ma non superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale valore soglia l’incremento di potenza);
- aggiudicazione degli incentivi a seguito di partecipazione a procedure competitive di Aste al ribasso, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l’incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto.
L’art. 4, comma 3 del Decreto prevede che, a seguito dell’entrata in esercizio, possono presentare richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione le seguenti tipologie di impianto:
a) impianti eolici di potenza non superiore a 60 kW;
b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW nel caso di impianti:
- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.
c) impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del Decreto di potenza non superiore a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza non superiore a 100 kW;
d) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici l’aumento di potenza dell’impianto è riferito alla potenza nominale di concessione;
e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
f) gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 e successive modificazioni (geotermoelettrici avanzati);
g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di rifacimento parziale o totale, la potenza dell’impianto post operam è riferita alla potenza nominale di concessione;
h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere a), b) e c).