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Energy Manager

La figura dell'Energy Manager nasce negli USA ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973.
In Italia è stato istituzionalizzato già dalla legge 308/82, ma è con la legge 10/91 che l'Energy Manager trova un nuovo e più forte impulso. Viene infatti introdotto il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia obbligatorio in tutte le aziende e gli enti dell'industria caratterizzati da consumi elevati.
Si tratta di un profilo di alto livello, con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all'energia. La legge 10/91 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia svolga le seguenti funzioni:

  • Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;

  • Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici degli usi energetici finali;

  • Predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti della legge.

Il responsabile tecnico per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura quindi come un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 10/91 tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:

  • per Soggetti operanti nel settore Industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petroli per anno (tep/anno);

  • per Soggetti operanti negli altri settori (civile, terziario e dei trasporti): 1.000 tep/anno.

La tonnellata equivalente di petrolio (tep) è un'unita di misura dell'energia. In letteratura viene anche indicata come toe, dall'acronimo inglese tonne of oil equivalent.
Tale unità di misura è stata introdotta al fine di facilitare il confronto tra le varie fonti energetiche ed il petrolio.
Questa unità di misura è definita come la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio.
Il comma 17 della circolare 219/F indica, come figura ideale, un ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell’energia, dotato di conoscenze tecniche nel settore in cui opera la sua organizzazione, esperienza nel campo degli studi di fattibilità. Essendo una figura di supporto al decisore, è preferibile che alle competenze tecniche di base associ la capacità di comunicare con figure dai profili molto differenti (decisori, tecnici, ragionieri, e così via).
L’energy manager può essere un dirigente interno o un consulente esterno all’organizzazione . La valutazione dei consumi ai fini della nomina dell'Energy Manager va riferita all’energia consumata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione e climatizzazione), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.
I consumi di energia fanno riferimento ai vettori energetici finali (benzina, elettricità, gasolio), generalmente misurati in tonnellate (t), litri (l), metri cubi (Nm ) o kWh. Essi vanno espressi, però, in consumi di fonti primarie (tenendo così conto della catena di trasformazione) in modo da poter sommare organicamente le tonnellate equivalenti di petrolio (tep) delle varie fonti.
La Circolare MICA (Ministero Industria, Commercio e Artigianato) del 2 marzo 1992, n. 219/F riporta le modalità di conversione nella tabella riassuntiva di seguito riportata. I valori in essa contenuti vanno usati qualora non siano noti dati precisi sui poteri calorifici dei combustibili utilizzati).


EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI

(TABELLA A, Circolare Ministero industria n. 219/F del 2 marzo 1992)

• Gasolio 1 t = 1,08 tep

• Olio combustibile 1 t = 0,98 tep

• Gas di petrolio liquefatto (GPL) 1 t = 1,10 tep

• Benzine 1 t = 1,20 tep

• Carbon fossile 1 t = 0,74 tep

• Carbone di legna 1 t = 0,75 tep

• Antracite (carbone) e prodotti antracinosi 1 t = 0,70 tep

• Legna da ardere 1 t = 0,45 tep

• Lignite (carbon fossile) 1 t = 0,25 tep

• Gas naturale 1000 Normal metro cubo (*) = 0,82 tep


COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

(Atr. 21, Circolare Ministero Industria n. 219/F del 2 Marzo 1992)

• consumo in tep = 0,23 x consumo in MWh (*) se in alta o media tensione

• consumo in tep = 0 25 x consumo in MWh (*) se in bassa tensione
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