
Gli incentivi della Sabatini bis si applicano anche agli impianti fotovoltaici. Una precisazione pubblicata sul sito del MISE tra le FAQ sulla legge e ripresa da ItaliaOggi chiarisce che tra le spese ammissibili dal provvedimento rientra anche l’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Al contrario, precisano i tecnici di prassi del ministero, non rientra tra le spese ammissibili l’acquisto di un terreno o di un fabbricato da destinare ad uso produttivo, perché le spese relative a “terreni e fabbricati” incluse le opere murarie non sono classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. Diverso è invece il caso degli impianti fotovoltaici.
Scrivono infatti i tecnici del MISE:
L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).
La Sabatini bis prevede agevolazioni per le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi che investano in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali. L’agevolazione è prevista anche in caso di operazioni di leasing finanziario e, appunto, installazione di fotovoltaico.
FONTE: greenstyle.it
Al contrario, precisano i tecnici di prassi del ministero, non rientra tra le spese ammissibili l’acquisto di un terreno o di un fabbricato da destinare ad uso produttivo, perché le spese relative a “terreni e fabbricati” incluse le opere murarie non sono classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. Diverso è invece il caso degli impianti fotovoltaici.
Scrivono infatti i tecnici del MISE:
L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).
La Sabatini bis prevede agevolazioni per le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi che investano in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali. L’agevolazione è prevista anche in caso di operazioni di leasing finanziario e, appunto, installazione di fotovoltaico.
FONTE: greenstyle.it