
Via libera alle nuove regole per la certificazione energetica, con nuovi criteri di accreditamento per certificatori e impianti termici e per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Si introducono anche semplificazioni, come l’abolizione dei controlli annuali sugli impianti sotto i 100 Kw.
Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato la bozza di Regolamento sia relativamente ai certificatori energetici che alle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici.
L’Italia si mette così in regola con la Direttiva 2002/91/CE, in merito alla quale l’UE aveva aperto una procedura di infrazione.
Secondo il nuovo Regolamento, la certificazione energetica potrà essere rilasciata da tecnici abilitati laureati in architettura, ingegneria, agraria o scienze forestali, o in possesso di diploma di perito industriale, geometra o perito agrario. Potranno altresì rilasciare la certificazione energetica enti pubblici o organismi di diritto pubblico accreditati che effettuano ispezioni nel settore edile e sugli impianti e le società di servizi energetica (ESCo).
Prima di ottenere l’abilitazione come tecnici certificatori, sarà necessario frequentare specifici corsi di formazione tenuti a livello nazionale da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni, per un minimo di 64 ore.
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un atto pubblico di cui il tecnico certificatore si assume la responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 481 del codice penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”. Il tecnico deve inoltre assicurare l’assenza di conflitto di interessi con le figure coinvolte nella costruzione e/o ristrutturazione dell’edificio da certificare.
FONTE: PMI.it
Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato la bozza di Regolamento sia relativamente ai certificatori energetici che alle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici.
L’Italia si mette così in regola con la Direttiva 2002/91/CE, in merito alla quale l’UE aveva aperto una procedura di infrazione.
Secondo il nuovo Regolamento, la certificazione energetica potrà essere rilasciata da tecnici abilitati laureati in architettura, ingegneria, agraria o scienze forestali, o in possesso di diploma di perito industriale, geometra o perito agrario. Potranno altresì rilasciare la certificazione energetica enti pubblici o organismi di diritto pubblico accreditati che effettuano ispezioni nel settore edile e sugli impianti e le società di servizi energetica (ESCo).
Prima di ottenere l’abilitazione come tecnici certificatori, sarà necessario frequentare specifici corsi di formazione tenuti a livello nazionale da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni, per un minimo di 64 ore.
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un atto pubblico di cui il tecnico certificatore si assume la responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 481 del codice penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”. Il tecnico deve inoltre assicurare l’assenza di conflitto di interessi con le figure coinvolte nella costruzione e/o ristrutturazione dell’edificio da certificare.
FONTE: PMI.it