
In Italia i possessori di piccoli impianti fotovoltaici o che in ogni caso non fanno parte dell'attività d'impresa sono esclusi dall'obbligo di aprire una partita Iva. Dunque, niente partita Iva obbligatoria nel caso in cui la produzione e la vendita di energia elettrica da impianti fotovoltaici non rientra in un'attività abituale e professionale. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate chiarendo che la sentenza del 20 giugno 2013 della Corte di giustizia Ue (causa C-219/12) non avrà un impatto diretto nel nostro Paese.
La pronuncia della Corte Ue
Nella sentenza citata la Corte Ue ha stabilito che se lo sfruttamento di un impianto Fv avviene per ricavarne introiti stabili, esso si configura come 'attività economica' soggetta all'imposizione dell'Iva con diritto alla detrazione. E’ irrilevante al riguardo che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.
Il pronunciamento della Corte di giustizia europea ha preso le mosse da una vicenda iniziata nel 2005 quando un cittadino austriaco ha installato sul tetto della sua abitazione un impianto fotovoltaico, privo di capacità di immagazzinamento. In base al contratto con la società, stipulato a tempo indeterminato, la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno, è ceduta in rete e remunerata al prezzo di mercato e assoggettata all’Iva.
Il cittadino ha chiesto all’autorità tributaria competente il rimborso dell’Iva da lui assolta al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico. Il fisco ha però rifiutato il rimborso dell’imposta pagata a monte con la motivazione che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il proprietario non esercitava un’attività economica. Il cittadino ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria indipendente che l’ha accolto.
Adita dall'autorità tributaria, la Corte amministrativa austriaca ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia Ue se, in base al diritto dell’Unione - sesta direttiva 77/388/CEE, modificata dalla direttiva 95/7/CE - rientri nella nozione di “attività economiche” lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità. A tale questione, la Corte Ue ha risposto affermativamente
FONTE: CASAeCLIMA
La pronuncia della Corte Ue
Nella sentenza citata la Corte Ue ha stabilito che se lo sfruttamento di un impianto Fv avviene per ricavarne introiti stabili, esso si configura come 'attività economica' soggetta all'imposizione dell'Iva con diritto alla detrazione. E’ irrilevante al riguardo che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.
Il pronunciamento della Corte di giustizia europea ha preso le mosse da una vicenda iniziata nel 2005 quando un cittadino austriaco ha installato sul tetto della sua abitazione un impianto fotovoltaico, privo di capacità di immagazzinamento. In base al contratto con la società, stipulato a tempo indeterminato, la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno, è ceduta in rete e remunerata al prezzo di mercato e assoggettata all’Iva.
Il cittadino ha chiesto all’autorità tributaria competente il rimborso dell’Iva da lui assolta al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico. Il fisco ha però rifiutato il rimborso dell’imposta pagata a monte con la motivazione che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il proprietario non esercitava un’attività economica. Il cittadino ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria indipendente che l’ha accolto.
Adita dall'autorità tributaria, la Corte amministrativa austriaca ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia Ue se, in base al diritto dell’Unione - sesta direttiva 77/388/CEE, modificata dalla direttiva 95/7/CE - rientri nella nozione di “attività economiche” lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità. A tale questione, la Corte Ue ha risposto affermativamente
FONTE: CASAeCLIMA